Regolamento Regionale 28 febbraio 2005, n.2

Disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione, ai sensi dell'art.13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.471, in attuazione dell'art.17, comma 1, lettera h), della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

il seguente regolamento regionale:

CAPO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 - Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, al fine di favorirne l’effettuazione, individua le tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione e stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la loro esecuzione, ai sensi all’articolo 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) e all’articolo 17, comma 1, lettera h) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

Art. 2 - Interventi soggetti al presente regolamento
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 13, comma 2, del d.m. 471/1999, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale senza la preventiva autorizzazione, prevista all’articolo 10 del d.m. 471/1999, sono ammessi, ad opera dei soggetti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) quando risultano soddisfatti tutti i requisiti indicati dal capo II e secondo le modalità e i criteri specificati dal capo III.

CAPO II - REQUISITI

Art. 3 - Requisiti amministrativi

1. Il soggetto che intende procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui al presente regolamento deve trasmettere al comune, alla provincia ed alla Regione, nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario, entro i termini di cui agli articoli 7 e 9 del d.m. 471/1999, la comunicazione completa, redatta secondo i modelli riportati negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 deve altresì comunicare al comune, alla provincia ed alla Regione, nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario, entro il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del d.m. 471/1999, gli interventi di messa in sicurezza adottati o in fase di esecuzione, utilizzando il modello riportato nell’allegato 3 del presente regolamento e corredati da idonea documentazione tecnica.
3. La realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale è in ogni caso subordinata al rilascio di autorizzazioni, concessioni, concerti, nulla osta, pareri ed altri atti di assenso comunque denominati, previsti ad altri fini dalla legislazione vigente.

Art. 4 - Requisiti relativi all’area interessata dall’intervento
1. L’area da sottoporre a bonifica deve essere inclusa nei confini del territorio di un solo comune.
2. Nel caso in cui la contaminazione ricada ad una distanza inferiore a dieci metri dalle sponde o dal piede degli argini dei corsi d’acqua, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 97 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), è acquisito specifico parere da parte dell’amministrazione competente.
3 Qualora in fase di realizzazione degli interventi venissero a mancare i requisiti previsti o si riscontrasse la contaminazione delle acque sotterranee, o dei corsi d’acqua superficiali, sono adottate le procedure previste all’articolo 10 del d.m. 471/1999.

Art. 5 - Requisiti relativi alle caratteristiche delle sostanze inquinanti
1. Gli interventi di bonifica e ripristino possono essere effettuati solo in assenza di pericoli di esplosione ed in ambienti contraddistinti da assenza di apprezzabili valori di esplosività o infiammabilità .
2. Gli interventi possono essere effettuati solo per quelle sostanze contaminanti il suolo indicate nell’allegato 4 del presente regolamento, ossia che hanno un limite di concentrazione superiore o uguale a due mg/Kg nella colonna B della Tabella 1 dell’allegato 1 del d.m. 471/1999.
3. In caso di asportazione dei terreni inquinati, il volume di terreno massimo da asportare è di cento metri cubi.

CAPO III - MODALITA' , CRITERI E PROCEDURE DEGLI INTERVENTI

Art. 6 - Disposizioni procedurali

1. Entro trenta giorni dall’evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla situazione di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori limite accettabili della contaminazione dei suoli, o dalla notifica dell’ordinanza di cui all’articolo 8 del d.m. 471/1999, il soggetto che intende procedere alla bonifica per gli interventi di cui all’articolo 1 è tenuto a trasmettere al comune:
a) la dichiarazione di esistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 del presente regolamento;
b) il progetto definitivo di bonifica redatto secondo i criteri progettuali di cui all’articolo 7.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto il comune può richiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori o impedire l’esecuzione degli stessi, se i lavori non rispettano i criteri stabiliti dal presente regolamento.
3. Il tempo necessario per realizzare gli interventi di bonifica non può essere superiore a trenta giorni.
4. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, il direttore dei lavori deve trasmettere a Regione, provincia, comune e dipartimento ARPA competenti per territorio la relazione di cui all’articolo 8.

Art. 7 - Criteri progettuali
1. Il progetto presentato deve essere firmato da un professionista abilitato e deve contenere i seguenti documenti:
a) risultati delle analisi chimico-fisiche e di ogni altro tipo, già effettuate sul sito, descrivendo il metodo di campionamento, la localizzazione dei punti e le metodiche analitiche;
b) corografia dell’area di intervento prodotta sulla base topografica tecnica regionale (scala 1:10.000);
c) piano delle indagini da attuare per definire tipo, grado ed estensione dell’inquinamento;
d) estratto cartografico dello strumento urbanistico vigente;
e) estratto catastale con evidenziati i mappali, anche parzialmente, ricadenti sull’area;
f) eventuali atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito;
g) descrizione dettagliata degli interventi che si intende eseguire per la bonifica e il ripristino ambientale del sito;
h) stima dei quantitativi di terreno destinati a smaltimento o trattamento; se i terreni inquinati fuoriescono dal perimetro del sito, è obbligatorio destinare i terreni a smaltimento o a trattamento in appositi impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997;
i) piano delle indagini e delle prove per il collaudo dell’intervento.

Art. 8 - Relazione e dichiarazioni finali
1. Al termine dei lavori, il responsabile tecnico dei lavori trasmette a Regione, provincia, comune e dipartimento ARPA competenti per territorio una relazione asseverata costituita dai seguenti documenti:
a) dichiarazione di aver rispettato quanto previsto dal progetto trasmesso e successive integrazioni concordate con il comune;
b) dichiarazione di non aver rilevato la presenza di sostanze estranee a quelle indicate nell’allegato 4;
c) risultati delle indagini prima e dopo l’intervento e relazione sui risultati ottenuti;
d) relazione sui quantitativi di rifiuti e terreni smaltiti o trattati, riportando l’impianto di conferimento e i costi effettivi;
e) eventuali atti amministrativi e giudiziari riguardanti la contaminazione e la successiva bonifica;
f) formulari dei rifiuti prodotti con la bonifica, destinazione finale dei poli di smaltimento o trattamento.
2. Per effetto di tale dichiarazione e a seguito della comunicazione da parte del dipartimento dell’ARPA competente in merito al rispetto di quanto previsto nella relazione di cui al comma 1, la Regione dispone la cancellazione del sito dall’anagrafe dei siti da bonificare, predisposta ed aggiornata sulla base all’articolo 17 del d.m. 471/1999.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Controlli
1. Sono fatte salve le attività di controllo e verifica degli interventi di bonifica, secondo le competenze previste all’articolo 20, comma 1, lettera b), del d.lgs. 22/1997.

Art. 10 - Abrogazione di norme
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la d.g.r. 11 aprile 2001, n. 7/4219 (Procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999).

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.


ALLEGATO 1

Comunicazione ai sensi dell’art. 7 comma 1 del d.m. 471/1999 per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui all’art. 13 del d.m. 471/1999, che non richiedono autorizzazione e da utilizzare da parte di soggetti che cagionano, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili, o un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi di cui all’art. 17, comma 2, del d.lgs 22/97
La Ditta/Società...... con sede legale in Comune di......,Via...... n. tel. , comunica 
che nel sito ubicato in Comune di...... n. ...... , in data ......  è stato causato un 
inquinamento/pericolo di inquinamento per effetto di ......
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.m. 471/1999 si comunica quanto segue:
Soggetto responsabile dell'inquinamento ________________________________________
Soggetto responsabile del pericolo di ________________________________________
inquinamento
Data e ora in cui è stato rilevato il fatto ________________________________________
Denominazione del sito inquinato o a rischio ________________________________________
d'inquinamento
Comune _________________________________________ Indirizzo del sito inquinato o a rischio _________________________________________
d'inquinamento
Tavola CTR _________________ Coord X __________________ Coord Y _____________
Proprietario/i del sito inquinato o a _________________________________________
rischio d'inquinamento
Estremi catastali _________________________________________
Superficie stimata dell'area _________________________________________
contaminata o a rischio di
inquinamento
Destinazione d'uso prevista dal PRG __________________________________________
Breve descrizione di quanto rilevato: __________________________________________
Cosa è stato cagionato (barrare la casella)
 
Superamento dei valori di concentrazione limite accettabili
di cui all'art. 3 del d.m. 471/99
Pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di
concentrazione limite accettabili di cui all'art. 3 comma 1
del d.m. 471/99
[] []


Firma del legale rappresentante


ALLEGATO 2

Comunicazione ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del d.m. 471/1999 per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui all’art. 13 del d.m. 471/1999, che non richiedono autorizzazione e da utilizzare da parte di soggetti che intendono attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale (art. 17, comma 13bis, del d.lgs 22/97)

La Ditta/Società ......... con sede legale in ........., Via .......... n. tel. , 
comunica che relativamente al sito ubicato in ......... n., di proprietà della stessa/in 
affitto/in comodato d’uso ......... è stato rilevato un inquinamento/pericolo di inquinamento
in conseguenza ad indagini ambientali effettuate nel sito.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del d.m. 471/1999 si comunicano gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza effettuati e in fase d’esecuzione.
 
Messa in sicurezza d'emergenza (barrare la casella)
Rimozione dei rifiuti []
Raccolta liquidi sversati []
Pompaggio liquidi inquinanti galleggianti []
Drenaggi []
Barriere di contenimento fisiche provvisori []
Copertura impermeabile temporanea []
Stoccaggio su platee impermeabili []
Rimozione o svuotamento bidoni, container []
Messa in opera di barriere []
Altro (specificare: …) []


Si allega:
- relazione di quanto rilevato e descrizione dei fattori che hanno determinato l'inquinamento;
- documentazione tecnica relativa agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza che si sono resi necessari adottati o in fase d'esecuzione;
- cartografia con l'area interessata dalla contaminazione o a rischio d'inquinamento, estratto Carta Tecnica Regionale 1:10.000 ed estratto PRG vigente;
- schede descrittive relative ai contaminanti immessi nell'ambiente;
- elenco delle componenti ambientali interessate dalla contaminazione o dal pericolo d'inquinamento;
- stima dell'entità della popolazione a rischio (se possibile), caratteristiche territoriali dell'area circostante a quella potenzialmente interessata dalla contaminazione.

Firma del Legale rappresentante


ALLEGATO 3

Informativa circa gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale

La Ditta/Società ..... con sede legale in Comune di ..... ,Via ...... n. tel. , comunica 
che in data ..... ha dato comunicazione, con propria nota a firma del legale rappresentante, 
..... della situazione di inquinamento/pericolo di inquinamento verificatasi nel 
sito ..... ubicato in Comune di .....


Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.lgs. 22/1997 si comunica quanto segue:
Denominazione del sito inquinato o a _________________________________________
rischio d'inquinamento
Comune _________________________________________
Tavola CTR ______________ Coord X ________________ Coord Y _____________________
Tipologie e quantità di _________________________________________
contaminanti immesse
nell’ambiente Tipologie e quantità di _________________________________________
contaminanti che rischiano
di essere immesse
nell’ambiente
Interventi realizzati(barrare la casella)
installazione di recinzioni, segnali di pericolo e
altre misure di sicurezza e sorveglianza
[]
rimozione dei rifiuti ammassati in superficie []
copertura o impermeabilizzazione temporanea
di suoli e fanghi contaminati
[]
rimozione o svuotamento di bidoni o container,
contenenti materiali o sostanze
potenzialmente pericolosi
[]
svuotamento di vasche, raccolta liquidi
sversati, pompaggio liquidi inquinanti
galleggianti
[]
costruzione o stabilizzazione di argini []
installazione di drenaggi di controllo []

Firma del legale rappresentante


ALLEGATO 4

Sostanze inquinanti il suolo per le quali possono essere realizzati interventi di bonifica condotti secondo procedure semplificate

Composti inorganici
Antimonio
Arsenico
Berillio
Cadmio
Cobalto
Cromo totale
Cromo VI
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Tallio
Vanadio
Zinco
Cianuri (liberi)
Fluoruri

Aromatici
Benzene
Etilbenzene
Stirene
Toluene
Xilene

Aromatici policiclici (1)

Benzo(a)antracene
Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k,)fluorantene
Benzo(g, h, i,)perilene
Crisene
Dibenzo(a)pirene
Esaclorobenzene
Dibenzo(a,h)antracene
Indenopirene
Pirene

Alifatici clorurati cancerogeni (1)
Clorometano
Diclorometano
Triclorometano
1,2-Dicloroetano
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano
Tricloroetilene
1,1,2,2-Tetracloroetano
Tetracloroetilene (PCE)

Alifatici clorurati non cancerogeni (1)
1,1-Dicloroetano
1,2-Dicloroetilene
1,1,1-Tricloroetano

Alifatici alogenati cancerogeni (1)
Tribromometano (bromoformio)
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano

Nitrobenzeni
Nitrobenzene
1,2-Dinitrobenzene
1,3-Dinitrobenzene
Cloronitrobenzeni

Clorobenzeni (1)
Monoclorobenzene
Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2- diclorobenzene)
Diclorobenzeni cancerogeni (1,4 - diclorobenzene)
1,2,4 -triclorobenzene
1,2,4,5-tetraclorobenzene
Pentaclorobenzene

Fenoli non clorurati (1)
Metilfenolo (o-, m-, p-)
Fenolo

Fenoli clorurati (1)
2-clorofenolo
2,4-diclorofenolo
2,4,6 - triclorofenolo
Pentaclorofenolo

Ammine Aromatiche (1)

Anilina
o-Anisidina
m,p-Anisidina
Difenilamina
p-Toluidina

Fitofarmaci
Endrin

Diossine e furani
PCB

Idrocarburi
Idrocarburi Leggeri C < 12
Idrocarburi pesanti C > 12

Altre sostanze

Amianto (fibre libere)
Esteri dell’acido ftalico (ognuno)